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Legge 09/01/2004 n. 6

- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della Legge qui pubblicata.

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ", amministratore di sostegno". Nota all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 51 (Astensione del giudice). Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il Decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il Decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione". Note all'art. 17:

- Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno.

- Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720 e 739 del codice di procedura civile: «Art. 712. (Forma della domanda). La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.». «Art. 713. (Provvedimenti del presidente). Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con Decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, del- l'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il Decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel Decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il Decreto è comunicato al pubblico ministero. ». «Art. 716. (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando). L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.». «Art. 719. (Termine per l'impugnazione). Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.». «Art. 720. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi al- la domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. ». «Art. 739. (Reclami delle parti). Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del Decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la Legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno" .

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;". Note all'art. 18:

-Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p. ;

articoli 4 e 14, Regio Decreto n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, Regio Decreto-Legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, Legge n. 835/1935; art. 58-bis, Legge n. 354/1975; art. 73, Legge n. 689/1981).

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la Legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sem- LEGGE 9-01-2004 N. 6 – Modifica al Codice Civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni. pre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè i decreti che isti- tuiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno

q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della Legge 30 luglio 2002, n. 189

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2002, n. 189

t) i provvedimenti di correzione, a norma di Legge, dei provvedimenti già iscritti

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di Legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del- l'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

-Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dal- l'interessato) - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2, Decreto legislativo n. 274/2000;

art. 24, settimo comma, Regio Decreto-Legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 835/1935).

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato

 

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